NewsDecreto Trasparenza e nuova “dichiarazione di assunzione”

14 Dicembre 2022
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Per effetto del D.Lgs. n. 104/2022 in vigore dal 13 agosto 2022 il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al lavoratore le informazioni principali relative al proprio rapporto di lavoro, normalmente comunicate nella lettera di assunzione, in maniera profondamente più esaustiva rispetto a quanto precedentemente fosse possibile effettuare.

Il D.Lgs. n. 104/2022, infatti modifica l’art.1, comma 1, del D.Lgs. n. 152/1997 aumentando quindi gli oneri informativi che incombono sul datore di lavoro, che è tenuto a fornire ai lavoratori le seguenti informazioni:

a) identità delle parti, compresa quella dei co-datori in caso di codatorialità;

b) luogo di lavoro, se manca un luogo fisso o predominante, informazione sulla circostanza che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) sede o domicilio del datore di lavoro;

d) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro assegnato;

e) data di inizio del rapporto di lavoro;

f) tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di contratti a tempo determinato la durata prevista;

g) identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena nota (per i lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione di lavoro);

h) durata del periodo di prova (se previsto);

i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);

l) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore in alternativa, se ciò non può essere indicato, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) procedura, forma e termini del preavviso per il recesso, del datore di lavoro o del lavoratore;

n) importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso, relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

o) programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, eventuali condizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto prevede un’organizzazione dell’orario in tutto o in gran parte prevedibile);

p) variabilità della programmazione del lavoro, ammontare minimo delle ore retribuite garantite e retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia pattuito e consentito dalla tipologia contrattuale, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico (se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, perché caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente non prevedibili);

q) contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;

s) elementi richiesti dall’art. 1-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/1997 qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e precisamente:

– aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi;

– scopi e finalità dei sistemi;

– logica e funzionamento dei sistemi;

– categorie di dati e parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;

– misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, eventuali processi di correzione e nominativo del responsabile del sistema di gestione della qualità;

– livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e metriche utilizzate per misurare i relativi parametri, nonché impatti potenzialmente discriminatori delle metriche utilizzate.