Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-Quater diventano operative le nuove aliquote e le nuove scadenze per il superbonus.
Le modifiche alla normativa sono peggiorative per i condomìni che vedono scadere la percentuale del 110 al 31 dicembre 2022 anziché al 2023; sono invece riammesse all’agevolazione fiscale le abitazioni unifamiliari, seppur con restrizioni.
Nel 2023 infatti l’aliquota scenderà dal 110% al 90% per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti (esclusi coloro che hanno presentato la Cilas entro il 25 novembre, che manterranno l’aliquota al 110%). Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.
Per le abitazioni unifamiliari sulle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare a fruire del superbonus – con aliquota al 90% – fino al 31 marzo 2023 (con la legge previgente tale diritto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022).
Questo cambia per le abitazioni unifamiliari adibite a prima casa, il cui proprietario abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro: potranno usufruire del superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023.
Il bonus manterrà invece l’aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati sulle strutture sociosanitarie dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
Cosa significa Reddito di riferimento?
Il reddito di riferimento per il superbonus 90% è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:
– contribuente > 1
– se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
– se sono presenti familiari, in numero pari a: un familiare > +0,5; due familiari > +1; tre o più familiari > +2
In altri termini, un contribuente con reddito pari a 32.000 euro si trova sopra il tetto dei 15.000 euro e non può fruire del superbonus; se c’è un coniuge o convivente il reddito di riferimento è pari a 32.000/2 cioè 16.000 quindi ancora oltre il tetto; se c’è un familiare/figlio il reddito di riferimento sarà 32.000/2,5 cioè 12.800 euro quindi, in questo caso sotto il tetto; se i familiari sono 2 si arriva a 32.000/4 cioè 8.000 euro quindi ancora sotto il tetto.
È istituito un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile Irpef -, da parte dell’Agenzia delle Entrate, a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Per questo bonus sono stanziati 20 milioni di euro nel 2023. Un decreto Mef dovrà fissare, entro 60 giorni, criteri e modalità di attuazione.
Vi terremo aggiornati su questo punto all’interno del blog.