NewsCodice della Crisi d’Impresa: cos’è e cosa cambia?

18 Ottobre 2022
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Il 15 luglio è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo per introdurre modifiche al Codice della Crisi d’Impresa.

Partiamo dal principio. Cos’è il Codice della Crisi d’Impresa?
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alla disciplina sulla composizione della crisi da sovra indebitamento.

Prenderemo in esame l’obbligo per le società di dotarsi di adeguati assetti organizzativi. Tale obbligo è previsto dall’art. 375 del Codice della crisi di impresa e delle insolvenze, del quale le prime misure operative sono entrate in vigore il 16 marzo 2019. Per una serie di ritardi burocratici, la norma non è mai stata attuata e la maggior parte degli amministratori di società ha lasciato sinora inapplicato tale obbligo sugli assetti organizzativi. Ora bisogna correre ai ripari!

In concreto, cosa cambia per gli imprenditori?
Dobbiamo prima fare un distinguo tra:

  • imprenditori che operano in forma collettiva o societaria
  • imprenditori individuali

Secondo l’art. 3 del Codice della Crisi, infatti, il primo deve “adottare un assetto organizzativo adeguato” (art. 2086, comma 2 C.C.), mentre il secondo deve adottare “misure idonee”. Tali misure però non sono specificate dal legislatore del Codice della Crisi, mentre per quanto riguarda gli assetti organizzativi si riscontra una puntuale regolamentazione:

La responsabilità di “adottare un assetto organizzativo adeguato” ricade sull’amministratore senza il quale l’attività svolta dall’impresa collettiva è da considerarsi illecita, esponendo lo stesso amministratore alla responsabilità risarcitoria.  

In altri termini, a prescindere dalla forma giuridica scelta dalla società: l’amministratore e l’imprenditore saranno sempre responsabili.

Quali sono le novità di maggior rilievo?
Andando con ordine le novità sul piano applicativo sono:

  1. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  2. è introdotto il nuovo istituto della Composizione negoziata della crisi;
  3. è previsto un nuovo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza denominato piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), mediante il quale il debitore può prevedere il soddisfacimento, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga alla normativa civilistica purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.

In merito al primo punto, il nuovo testo (art. 3) dispone che le misure e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriali;
  • verificare sia la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità per i 12 mesi successivi, sia i segnali di allarme indicati nello stesso articolo;
  • ricavare le informazioni necessarie per redigere la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento disponibile sulla piattaforma telematica nazionale accessibile alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese attraverso il sito internet di ciascuna CCIAA.

Costituiscono segnali di allarme l’esistenza di:

  • debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • una delle determinate posizione debitorie verso creditori pubblici qualificati (ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti IVA; crediti affidati per la riscossione).

Con riferimento a quest’ultimo punto, il legislatore ha voluto istituire un sistema di allerta esterna.  I creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Riscossione, INAIL) dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributivo all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza tramite raccomandata, invitando l’imprenditore a richiedere la Composizione Negoziata della Crisi, qualora ne ricorrano i presupposti.

 

Conclusioni

Uno degli obiettivi del nuovo Codice della Crisi è quello di dotare le imprese di misure minime per individuare, con adeguato anticipo ed in seno all’impresa stessa, i segnali della crisi al fine di attivare un meccanismo di allerta interna che si basa su strumenti quali l’analisi di bilancio per indici e per flussi, la redazione di piani economico-finanziari a breve e a lungo termine, i budget di tesoreria a breve termine.

Lo strumento dell’allerta interna – ossia l’individuazione dei segnali della crisi all’interno dell’assetto organizzativo dell’impresa – è stato attuato dal legislatore della riforma tramite un duplice canale:

  1. da un lato, con la previsione dell’obbligo in capo all’organo amministrativo di approntare strutture organizzative in grado di rilevare tempestivamente gli indici della crisi, attivandosi, in caso di rilevazione di tali indici, per il loro superamento;
  2. dall’altro, con l’introduzione di obblighi in capo agli organi di controllo e di revisione delle società di monitoraggio e di attivazione di un procedimento in prima battuta interno, volto al superamento della situazione di crisi eventualmente rilevata.

L’organo amministrativo dovrà quindi dotare la struttura imprenditoriale di strumenti atti a rilevare l’esistenza di indici della crisi e, ovviamente, la tipologia e le modalità operative di tali strumenti varieranno a seconda della minore o maggiore complessità dell’organizzazione aziendale pena la loro personale responsabilità connesso al rischio potenziale di vedersi attaccare il patrimonio personale.

Le società devono ora dotarsi di strutture la cui adeguatezza non sarà più valutabile in relazione a parametri quantitativi o qualitativi, bensì (anche) in ragione del dato finalistico costituito dalla loro capacità di rilevare i sintomi della crisi e di attivare meccanismi per il recupero della continuità

 

Lo Studio Grasso Commercialisti di Torino, partner Focus Hub, si rende disponibile ad offrire alle imprese consulenza e sistemi informatici in merito alle novità introdotte dal Codice della Crisi.

Per ulteriori informazioni, scrivere a info@focushub.it o chiamare lo 011545351.