NewsDal 30 giugno 2022: sanzioni per il mancato uso del POS

28 Giugno 2022
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Prenderanno il via dal 30 giugno 2022 le sanzioni per gli esercenti che rifiutano di eseguire le transazioni con il POS e quindi i pagamenti con carte di credito e bancomat. Le sanzioni dovevano essere introdotte dal 1° gennaio 2023, ma con l’approvazione del PNRR2, sono state anticipate al 30 giugno di quest’anno.

Si tratta di sanzioni che colpiranno commercianti e professionisti, cioè coloro i quali sono obbligati a possedere un POS e accettare pagamenti con strumenti tracciabili. 

 

L’obbligo di utilizzo del POS è una lunga storia nel nostro paese. 

  • È stato introdotto per la prima volta nel 2012. 
  • Nel 2014, il Mise stabiliva la soglia a 30 euro per l’accettazione dei pagamenti con carte di debito (al di sotto di questa cifra l’obbligo veniva meno) 
  • Nel 2016 il decreto Stabilità, oltre alle carte di debito, introduceva la possibilità di utilizzare anche le carte di credito come strumento di pagamento e abbassava la soglia minima da 30 euro a 5 euro (limite oggi inesistente) e stabiliva che l’obbligo poteva venire meno se si fosse verificata una “oggettiva impossibilità tecnica”. 
  • Nel 2019 sono state definite le sanzioni per professionisti e commercianti che non si fossero adeguati alla normativa. Anche se poi nel 2020 la norma venne abrogata.

 

Con il Governo Draghi è cambiato tutto. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è composta da 2 voci: 

  • importo fisso, pari a 30 euro, 
  • 4% del valore della transazione rifiutata.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti Pos non sarà infatti possibile procedere al pagamento in misura ridotta, che avrebbe consentito entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.