Nel corso degli anni ‘60 vi è stato un largo utilizzo dell’Eternit soprattutto per i locali, i capannoni e i magazzini ad uso industriale.
A seguito dell’accertato rischio alla salute in caso di esposizione all’amianto, il legislatore ha introdotto una serie di obblighi necessari in caso di presenza di eternit nei locali abitativi e commerciali. Infatti, con la legge 257 del 1992, l’Italia vieta in toto l’amianto e impone delle specifiche prescrizioni ai proprietari.
Rispondiamo ad alcune domande.
È possibile locare un capannone o fabbricato con il tetto in amianto?
La risposta è sì, ma il proprietario deve:
- segnalare all’ASL la presenza di amianto;
- verificare e monitorare la condizione ogni 6-12 mesi al fine di valutare la stabilità del materiale;
- se il materiale è abraso/leso è necessario procedere alla rimozione ovvero, se sufficiente ad eliminare i rischi alla salute, all’incapsulamento della parte lesionata.
Posso chiedere una riduzione del canone di locazione ove il proprietario non dichiarasse la presenza di amianto al momento della stipula del contratto?
La presenza di amianto che non determina rischi per la salute, quindi amianto integro, non deve essere necessariamente dichiarata all’inquilino al momento della stipula del contratto ed infatti l’omissione di tale dichiarazione non rappresenta un vizio della cosa locata secondo l’art. 1584 cod. civ. tale da richiedere una riduzione del canone/risarcimento del danno.
Diverso, invece, è il caso di amianto non integro/lesionato le cui particelle possono invece arrecare gravi pregiudizi alla salute. In tal caso, il conduttore, non solo è legittimato ovviamente a pretendere immediatamente le opere di messa in sicurezza, ma può richiedere una riduzione del canone di locazione ed addirittura la risoluzione del contratto per inadempimento del proprietario secondo l’art. 1580 cod. civ. che prevede tale diritto se la cosa locata espone a serio pericolo la salute degli inquilini.
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